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Ordinanza — n. 40636/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contained only factual complaints not allowed in summary proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40636/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Silvana Berlingeri inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged a second-instance conviction for perjury, arguing the lower court's finding of responsibility was erroneous. The court rejected this because the sole ground of appeal consisted merely of factual complaints, which are legally prohibited in summary proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals in summary proceedings are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding facts, as the court of cassation reviews only legal issues.

Parole chiave

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summary proceedings inadmissible appeal factual complaints perjury conviction cassation review uso di false generalità dichiarazione mendace identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI SILVANA nato a COSENZA il 25/07/1992 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Berlingeri Silvana ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'affermazione di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll maggio 2022 Il consìaliere estensore Il Presidente