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Ordinanza — n. 40635/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40635/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40635/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCELLO FRANCO nato a COSENZA il 06/03/1979 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Scarcello Franco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di danneggiamento, lesioni personali, percosse e minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40635/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la configurabilità dell'aggravante nel reato di minaccia, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danneggiamento risarcimento del danno civile azione civile lesioni conseguenti risarcimento alle vittime di reati corresponsabilità della vittima
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCELLO FRANCO nato a COSENZA il 06/03/1979 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Scarcello Franco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di danneggiamento, lesioni personali, percosse e minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la configurabilità dell'aggravante nel reato di minaccia, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' /1._m aggio