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Ordinanza — n. 40634/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of necessary critical analysis of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40634/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a conviction for theft and fraud, citing alleged motivational defects and failure to apply specific statutory provisions. The court rejected these complaints because they lacked necessary critical analysis, sought to re-evaluate evidence improperly, and addressed matters already decided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they do not contain a necessary critical analysis of the arguments supporting the contested decision, as complaints regarding motivational defects that merely restate facts or seek alternative readings of evidence are excluded from the scope of the jurisdiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack critical analysis second instance judgment theft and fraud Court of Cassation indagine per furto furto di lieve entità identificazione forense

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 624 bis cod. pen.
Artt. 4-7 1.895/1967
e artt. 4-7 1.895/1967; Ritenuto che il ricorso non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Art. 131 bis cod. pen.
art. 624 bis cod. pen
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZURLO FRANCESCO nato a STRONGOLI 11 18/09/1972 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Zurlo Francesco ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati previsti dall'art. 624 bis cod. pen. e artt. 4-7 1.895/1967; Ritenuto che il ricorso non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;

Considerato che le doglianze, con le quali si censura la sentenza' per vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché sono versate in fatto e volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che la doglianza afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma;di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggVo 2022 Il consigliere esterore Il Presid