Ordinanza — n. 40633/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANO FRANCESCO nato a ROMA il 04/11/1992 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Montano Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di lesioni personali; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è generico in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 40633/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen., è generico in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza);
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANO FRANCESCO nato a ROMA il 04/11/1992 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Montano Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di lesioni personali; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è generico in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 marzo 2