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Ordinanza — n. 40632/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were mere factual complaints barred by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40632/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salamone Lorenzo against the Second Instance Court's conviction for aggravated burglary inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and alleged legal errors, but the court found these to be mere factual complaints. Consequently, the court ruled that such arguments are prohibited in cassation proceedings, which strictly review legal application rather than factual assessments.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds consist solely of factual complaints or requests for a re-evaluation of evidence, as these are reserved for the trial courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints barred double conformity rule legal vs factual review procedural exhaustion prova informatica prove acquisite tramite sorveglianza prova del DNA

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE LORENZO nato a MILAZZO il 10/11/1976 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Salamone Lorenzo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto in abitazione aggravato; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali sono lamentati errore di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che le doglianze sono volte a prefigurare un'inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decisol'll maggio