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Ordinanza — n. 40631/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against murder conviction citing procedural bar and prior suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40631/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new reading of evidence and application of specific sentencing provisions, but the court found these arguments repetitive of previously rejected claims. The court ruled that the appeal sought a factual re-evaluation outside the scope of legal review and that the appellant was ineligible for a suspended sentence due to prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of evidence or proposes alternative interpretations of facts without identifying specific legal errors or procedural violations.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation bar prior suspended sentence eligibility procedural exhaustion sentencing aggravation rules altri capi d'accusa aggravamento della pena gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 131 bis cod. peri.
Art. 625 cod. pen.
peri., è manifestamente infondato, poiché nel caso in cui ricorrano più aggravanti, come nel caso di specie, trova applicazione l'art. 625 cod. pen., ultimo comma, il quale prevede una pena edittale massima superiore ai cinque anni;
Art. 163 cod. pen.
art. 625 cod. pen
peri., è manifestamente infondato, poiché nel caso in cui ricorrano più aggravanti, come nel caso di specie, trova applicazione l'art. 625 cod. pen., ultimo comma, il quale prevede una pena edittale massima superiore ai cinque anni;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIOLI OLER FRANCO nato a CASTELLANA GROTTE il 23/04/1974 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Caprioli Oler Franco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello ex-pusmr-G di 1=1 indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla riconosciuta affermazione di responsabilità, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito;

Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. peri., è manifestamente infondato, poiché nel caso in cui ricorrano più aggravanti, come nel caso di specie, trova applicazione l'art. 625 cod. pen., ultimo comma, il quale prevede una pena edittale massima superiore ai cinque anni;

Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, il beneficio previsto dall'art.163 cod. pen. è stato concesso già due volte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1111 maggio 2022 Il consigiere etensore Il Pres