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Ordinanza — n. 40630/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for being inadmissible and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40630/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Damiano Matarrelli inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for aggravated theft, arguing legal violations and factual errors. The court rejected these claims as repetitive of previously dismissed arguments and outside the scope of cassation review, noting that sentencing decisions are immune from scrutiny if logically and legally motivated.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 132 and 133 c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely restate already rejected arguments or seek a re-evaluation of evidence without identifying specific distortions, as the supreme court cannot substitute its own assessment of facts or sentencing discretion.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated theft conviction cassation review limits sentencing discretion factual re-evaluation furto aggravato indagine per furto furto di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARRELLI DAMIANO nato a MESAGNE il 06/08/1978 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Matarrelli Damiano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla riconosciuta affermazbne di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito;

Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 13:3 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll maggio 2022 Il consigliere estensore Il Pres