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Ordinanza — n. 40629/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction citing lack of admissibility and unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40629/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged a fraud bankruptcy conviction, arguing for new interpretations of evidence and a specific statutory provision regarding damages. The court rejected these claims as outside the scope of appellate review and legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 219 comma ultimo I.f.: Appeals based on re-evaluation of evidence or unfounded statutory applications are inadmissible as they fall outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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fraud bankruptcy conviction appellate admissibility evidence re-evaluation statutory application error costs of appeal bancarotta fraudolenta reato economico appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 219 comma ultimo I.f.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATIGA SIMONE nato a ROMA il 06/12/1976 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Fatiga Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento alla riconosciuta affermazione di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito;

Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancata applicazione dell'art. 219 ultimo comma I.f., è manifestamente infondato poiché, il danno di speciale tenuità deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebb3 stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019 Rv. 277243);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll maggio 2022 Il consigliere estenore Il Presi