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Ordinanza — n. 40628/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40628/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40628/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTONDO NANDO nato a TEANO il 04/12/1969 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Rotondo Nando ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;

Regesto Legislator

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art. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 40628/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTONDO NANDO nato a TEANO il 04/12/1969 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Rotondo Nando ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie danno patrimoniale procurato con astuzia flussi finanziari illeciti reato economico cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod. pen
Considerato, inoltre, che la doglianza afferente alla mancata concessione dell'art. 131bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTONDO NANDO nato a TEANO il 04/12/1969 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Rotondo Nando ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;

Considerato, inoltre, che la doglianza afferente alla mancata concessione dell'art. 131bis cod. pen., è manifestamente infondata poiché il reato contestato ha una cornice edittale che supera i cinque anni previsti dalla norma ai fini della sua applicazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende