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Ordinanza — n. 40626/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40626/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40626/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRAGLIA EMANUELE SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 03/07/1967 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; • Rilevato che Miraglia Emanuele Salvatore ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di minaccia e lesioni; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40626/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale aggressione fisica accusa penale inesigibile malgrado lesioni salute vie di fatto perseguimento penale per diffamazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRAGLIA EMANUELE SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 03/07/1967 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; • Rilevato che Miraglia Emanuele Salvatore ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di minaccia e lesioni; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll maggio 2022 Il consliere etensore Il Presiden