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Ordinanza — n. 40625/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40625/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40625/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LIETO ANTONIO nato a ROMA il 14/06/1963 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Di Lieto Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato previsto dall'art. 483 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello ha [obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare la responsabilità del reo, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 Rv. 275114);

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen, art. 159 cod. pen; Ordinanza — n. 40625/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 483 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello ha [obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare la responsabilità del reo, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 Rv. 275114);

Parole chiave

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domicilio fittizio statuto di dimora uso di false generalità dichiarazione mendace frode alla legge sugli stranieri inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
art. 159 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LIETO ANTONIO nato a ROMA il 14/06/1963 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Di Lieto Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato previsto dall'art. 483 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello ha [obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare la responsabilità del reo, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 Rv. 275114);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'indicazione della data di consumazione del reato contestato, oltre che ad essere aspecifico, è manifestamente infondato, poiché la consumazione del reato contestato si realizza nel momento in cui il destinatario della dichiarazione sostitutiva falsa viene a conoscenza dell'atto e, dunque, al momento della sua protocollazione; Considerato che, inoltre, anche a voler far decorrere il termine prescrizionale dalla data di invio dell'atto, esso non era decorso al momento della emissione della sentenza d'appello, giacché si sono accertati 217 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso I