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Ordinanza — n. 40624/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft sentence as sentencing discretion is not reviewable on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40624/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Skitnja Milomir inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. The appellant argued against the specific sentencing determination, but the court held that such decisions are not subject to review on appeal if the judgment is logically and legally motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The sentencing decision in criminal proceedings is not subject to review on appeal if the judgment is adequately motivated according to law and logical canons, as the judge need not consider every element individually.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review aggravated theft conviction judicial motivation requirement Cassazione ordinanza perseguimento penale per truffa identificazione forense usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKITNJA MILOMIR nato il 04/07/1967 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Skitnja Milomir ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis