Italian Court dismisses appeal against aggravated theft sentence as sentencing discretion is not reviewable on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Skitnja Milomir inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. The appellant argued against the specific sentencing determination, but the court held that such decisions are not subject to review on appeal if the judgment is logically and legally motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The sentencing decision in criminal proceedings is not subject to review on appeal if the judgment is adequately motivated according to law and logical canons, as the judge need not consider every element individually.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKITNJA MILOMIR nato il 04/07/1967 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Skitnja Milomir ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis