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Ordinanza — n. 40623/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural bars for peace court crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40623/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for assault, arguing procedural flaws and non-application of leniency provisions. The court rejected these claims because appeals for peace court crimes cannot be based on motivation defects, the second ground was too vague, and the third ground is legally inapplicable to this jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, c.p.p.; art. 39-bis, d.lgs. 274/2000; Art. 131 bis, c.p.: Appeals against second-instance judgments for peace court crimes are inadmissible if based on motivation defects, lack of specificity, or non-applicable leniency exclusions.

Parole chiave

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peace court crimes inadmissible appeal lack of specificity procedural bars leniency exclusion lesione al ginocchio lesioni conseguenti calcolo del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 39-bis, d.lgs. 274/2000
Art. 131 bis, c.p.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio
274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv.
Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NALBONE CALOGERO nato a CALTANISSETTA il 14/03/1969 avverso la sentenza del 25/02/2021 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Nalbone Calogero ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di lesioni; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge poiché, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);

Considerato che il secondo motivo, è affetto da conclamata denericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017 Rv. 271587); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggio 2022 Il consigli sore Il