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Ordinanza — n. 40621/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40621/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was rejected for lacking necessary critical analysis of the lower court's reasoning, while the second ground was precluded as not raised in the appellate stage. The third ground was dismissed because the alleged aggravating circumstance of skill was already adequately examined and rejected by the trial judge based on established legal criteria for theft.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of complaints without critical analysis of the decision's arguments, or if grounds were not properly raised in the appellate instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis procedural preclusion repetitive grounds theft aggravating circumstance principio della doppia incriminazione partecipazione al reato altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 114 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 114 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAPCEA MINAI nato il 08/01/1988 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Carapcea Mihai ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo grado con la qual3 l'imputato era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 114 cod. pen., è precluso poiché non proposto in appello; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il riconoscimento dell'aggravante della destrezza, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che la doglianza è manifestamente infondata giacché, in tema di furto, tale circostanza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratte-izzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (Sez.

U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggio 2022 Il consigtitre esténsore Il Presid