Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints lacking specific legal error identification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding her responsible for theft in a home, but the court rejected these claims as mere factual complaints. The court ruled that such arguments, which merely request a re-evaluation of evidence without identifying specific legal errors, fall outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or requests for alternative interpretations of evidence are inadmissible as they do not constitute specific legal errors or procedural violations.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONA DORA CUI 03ZM3TB nato a ORBETELLO il 27/06/1980 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Bona Dora ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che - per quanto qui di interesse- ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata • condannata per il reato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere cloglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, inoltre, che le censure svolte sono costituite da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggio 2022 Il consigliere stens re Il Presidente