Italian Court dismisses appeal against theft conviction for manifestly unfounded legal qualification and sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bors Stefan inadmissible, upholding the lower court's conviction for continued theft. The appellant argued for a different legal qualification of the facts and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal must be limited to manifest errors regarding the legal qualification of facts arising from the charge, and the denial of generic mitigating circumstances is valid if the lower court provides a sufficient reference to the decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORS STEFAN nato il 09/07/1987 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Bors Stefan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato continuato di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti in relazione alla riconosciuta configurabilità della continuazione, è manifestamente infondato giacché la denunzia di erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ()cui/ dal capo di imputazione;
Rilevato che nella specie dalla lettura del capo d'imputazione emerge come i beni oggetto di furto non sono riconducibili ad un unico proprietario e, pertanto, il fatto contestato non può configurarsi quale unico reato (Sez. 5, Sentenza n. 41141 del 19/05/2014, Rv. 261204); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio r chiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 11 della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggio 2022 Il consigli stenss re Il Presid