Sentenza — n. 40618/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale Borrini Elisa, Tarentini Marco e Tarentini Massimo sono stati riconosciuti responsabili del reato di bancarotta preferenziale e bancarotta documentale semplice, nella loro qualità di soci della Gelato e dintorni s.n.c., dichiara fallita con sentenza del 30 settembre 2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40618/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non sussistono, inoltre, elementi per pervenire al proscioglimento degli imputati con formula più favorevole ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione dei reati.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BORRINI ELISA nato a GROSSETO il 28/03/1975 TARENTINI MARCO nato a GROSSETO il 16/06/1971 TARENTINI MASSIMO nato a GROSSETO il 03/10/1967 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale Borrini Elisa, Tarentini Marco e Tarentini Massimo sono stati riconosciuti responsabili del reato di bancarotta preferenziale e bancarotta documentale semplice, nella loro qualità di soci della Gelato e dintorni s.n.c., dichiara fallita con sentenza del 30 settembre 2013.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto sottoscritto dal difensore, proponendo due motivi di ricorso. È pervenuta in cancelleria una memoria nell'interesse degli imputati.
3. Il ricorso non è inammissibile, giacché i motivi di ricorso non possono ritenersi tutti manifestamente infondati e, pertanto, è d'obbligo dichiarare la causa di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
4. Non sussistono, inoltre, elementi per pervenire al proscioglimento degli imputati con formula più favorevole ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione dei reati.
5. La sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima sezione (par. 63.2 delle Tabelle).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso 1'11 maggio 2022 Il consigliere est sore Il Presiden