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Ordinanza — n. 40617/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise aggravating/mitigating factors in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40617/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maffei Sabrina inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding her responsibility for aggravated theft and requested the application of specific aggravating and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground was already fully examined in lower courts, while the second ground was procedurally barred as it was not raised during the appeal phase.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to the scope of the second instance judgment; complaints regarding sentencing factors not raised in appeal are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural preclusion aggravating circumstances mitigating factors scope of appeal furto di lieve entità imputazione di furto infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 360, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFEI SABRINA nato a MONTEVARCHI il 05/08/1987 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Maffei Sabrina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denurziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito;

Considerato, inoltre, che le doglianze sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estraneo al sindacato di legittimità ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il riconoscimento dell'aggravante della destrezza e il diniego dell'attenuante della speciale tenuità, è precluso, ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., perchè non risulta proposto in appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.