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Ordinanza — n. 40616/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for use of false documents, rejecting claims of lack of correlation and error in evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40616/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the use of false documents. The appellant argued for a legal correlation between the original charge of document falsification and the final conviction, as well as challenged the evaluation of witness testimony. The court rejected these arguments, noting that using a false document is a distinct crime from its creation and that factual assessments of witness credibility fall within the exclusive domain of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 489 cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The crime of using a false document constitutes an autonomous criminal progression distinct from the act of falsification itself, and appeals cannot challenge the trial court's evaluation of witness credibility or the denial of generic mitigating circumstances absent a logical flaw in the reasoning.

Parole chiave

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use of false documents correlation between accusation and sentence evaluation of witness testimony generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal criminal progression autonomous crime uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 489 cod. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., è precluso ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod.
Art. 477-482 cod. pen.
art. 489 cod. pen
articolo 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004, Rv. 230265
prevede una condotta, quella di uso, che delle condotte di falsificazione costituisce una progressione criminosa, essendo punibile autonomamente solo se commessa da chi non abbia partecipato alla falsificazione o comunque per la falsificazione non sia punibile (Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004, Rv. 230265);
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUODA ELSADEK MANHI AHMED nato il 31/07/1969 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Guoda Elsadek Manhi Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 489 cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione di cui agli artt. 477-482 cod. pen.;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza in ragione della riqualificazione giuridica del fatto all'esito del giudizio di primo grado, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; infatti, non sussiste il difet:o di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata nel caso in cui l'imputato, al quale sia stata originariamente contestata la falsificazione materiale del documento, venga invece condannato per uso di atto falso, in quanto l'art. 489 cod. pen. prevede una condotta, quella di uso, che delle condotte di falsificazione costituisce una progressione criminosa, essendo punibile autonomamente solo se commessa da chi non abbia partecipato alla falsificazione o comunque per la falsificazione non sia punibile (Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004, Rv. 230265);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia l'erronea applicazione della legge e vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato con travisamento della prova, è manifestamente infondato, giacché non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; Considerato che il terzo motivo di ricorso, afferente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod. pen., è precluso ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. poichè non è stato proposto in appello;

Considerato che il quarto motivo di ricorso,, con il quale è contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti come avvenuto nella specie (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'il maggio 2022 Il consiglieyé esten