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Ordinanza — n. 40615/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against specific recidivism conviction for lack of procedural vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40615/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ouni Bilel inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and specific recidivism. The appellant argued for procedural flaws regarding the recidivism application, but the court found the first-instance judges properly assessed the temporal gap and criminal inclination under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because the sentencing decision was sufficiently motivated and aligned with established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The appeal regarding specific recidivism is inadmissible if the lower court's decision is motivated according to law and logical canons, as the judge need not examine every element of Article 133 but only those of eminent relevance.

Parole chiave

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specific recidivism Article 133 Penal Code procedural vices sufficient motivation Cassation inadmissibility recidiva nell'infrazione reati seriali criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016
n. 43438 del 2010
270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv.
n. 35526 del 2013
248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv.
n. 19170 del 2015
256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv.
n. 35738 del 2010
263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUNI BILEL - C.U.I. 03LMQA5 nato il 12/12/1988 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ouni Bilel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto ed era stata ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale; Considerato che il primo ed unico motivo dii ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in relazione all'applicazione della recidiva contestata, è manifestamente infondato, poiché la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838);

Ritenuto, inoltre, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamnn ssibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggio 2022 Il consigliere estenSore Il Pres