Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and absence of victim's complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maria Cerbino inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing a lack of procedural standing, but failed to specify the legal reasons supporting this claim. The court found the appeal unfounded because a formal complaint by the victim existed from 2014, satisfying the necessary condition for prosecution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds and fails to cite relevant reasoning, particularly when the underlying condition of procedurability, such as the existence of a victim's complaint, is already established in the record.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBINO MARIA nato a NAPOLI il 25/01/1961 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Cerbino Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto, con esclusione dell'aggravante contestata; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancanza della condizione di procedibilità, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
Considerato, comunque, che il motivo è manifestamente infondato, giacché in atti vi è querela della persona offesa, presentata in data 24 giugno 2014 dinanzi ai Carabinieri di Sesto Fiorentino; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.