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Ordinanza — n. 40613/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against riot convictions as mere complaints and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40613/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants against their riot convictions inadmissible. The appellants argued for self-defense exemption and challenged the factual basis of their liability, but the court found these arguments to be mere complaints and generic without necessary critical analysis. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals based on mere complaints regarding facts or generic challenges to the reasoning without specific critical analysis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals mere complaints generic arguments self-defense exemption riot conviction court costs procedural dismissal reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMIN MAKOK nato in IRAQ il 21/03/1982 DI CARO ERIK SALVATORE nato a VARESE il 27/07/1992 ZEMOULI ABDELKARIME nato in ALGERIA il 23/11/1983 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Amin Makok, Zemouli Abdelkarime e Di Caro Erik Salvatore ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di rissa;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale Amin Makoke e Zemouli Abdelkarime denunziano erronea applicazione della legge penale e conseguenti vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di tutti i suddetti imputati, con il quale si denunzia erronea applicazione della legge penale e conseguenti vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico, in quanto non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll maggio 2022 Il consig ,Yere etensore Il Presidente