Cassation court dismisses appeals as mere factual complaints lacking legal grounds for re-evaluation of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Gazulli Nikolin, Serbanica Cristian, and Polaoka Lulzim inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of evidence regarding aggravated assault charges, but the court found their submissions to be mere factual complaints. Consequently, the court ruled that these arguments were already properly addressed by the lower courts and fell outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or requests for re-evaluation of evidence without identifying specific legal errors are inadmissible as they exceed the scope of the cassation remedy.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAZULLI NIKOLIN nato il 16/06/1985 SERBANICA CRISTIAN GHEORGHE nato il 25/04/1984 PALOKA LULZIM nato il 19/06/1984 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Gazulli Nikolin, Serbanica Cristian e Polaoka Lulzim ricorrono, con un unico atto sottoscritto dal difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di lesioni aggravate;
Considerato che il primo ed unico motivo, proposto con i ricorsi, che denunzia vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, altresì, che le censure proposte sono finalizzate a pref gurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'llsnaggio 2022 Il consfgliere estensore Il Presidente