Italian Court dismisses appeals as mere complaints lacking legal argumentation and fact-based criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Varsalona and Ventura inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. Both defendants complained about the lower court's application of law and factual findings regarding their criminal convictions. The court rejected these arguments because they constituted mere complaints without necessary legal analysis or specific criticism of the original judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must contain specific legal arguments and factual criticism; mere complaints or repetitions of already examined grounds render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VARSALONA PAOLO ANDREA GABRIEL nato a VENARIA REALE il 01/09/1991 VENTURA MARCO nato a TORINO il 01/01/1988 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che la sentenza della Corte di appello di Torino ha, per quanto qui di interesse, confermato la pronunzia di primo grado, con la quale Varsalona Paolo Andrea Gabriel era stato riconosciuto responsabile dei reati di tentato furto pluriaggravato e violazione di domicilio, mentre Ventura Marco era stato condannato per il reato di ricettazione;
Rilevato che avverso la suddetta sentenza propongono ricorso gli imputati con distinti atti, sottoscritti dallo stesso difensore; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso di Ventura Marco, che denunzia erronea applicazione della legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal ,giudice di merito; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso di Varsalona Paolo, che denunziano erronea applicazione della legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta insussistenza della desistenza volontaria per il reato di tentato furto e all'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalle fattispecie incriminatrici, propongono mere doglianze in punto di fatto;
Rilevato, inoltre, che entrambi i suddetti motivi non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e che, comunque, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il terzo motivo, proposto nell'interesse di Varsalona Paolo, con il quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 31 della sentenza);
Ritenuto che le memorie depositate dal difensore di entrambi gli imputati non contengono argomentazioni utili a superare il vaglio di inammissibilità compiuto dall'ufficio esame preliminare ricorsi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1'11 maggio 2022 Il consigliere esten ore