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Ordinanza — n. 40529/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for theft, citing lack of positive evidence for mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Condorelli and Giuffrida inadmissible regarding their criminal convictions for aggravated theft. The appellants argued for generic mitigating circumstances and reduced sentencing based on the minor nature of the damage, but the appellate court had already established the absence of positive data supporting such benefits. The court upheld the decision because the lower court correctly identified that the damage lacked the special economic insignificance required for specific mitigation and that the appellants' arguments were generic or factually unsupported.

Regesto Legislator

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Art. 707 c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; The court may legitimately deny generic mitigating circumstances when no positive elements exist, and specific mitigation requires damage of special economic insignificance, not merely slight or negligible harm.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances special economic insignificance aggravated theft inadmissible appeal positive evidence requirement criminal sentencing Italian Penal Code ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 707 c.p.
12425/2022 Rilevato che Condorelli Andrea e Giuffrida Agatino ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania, ritenuto il reato ex art. 707 c.p.
Art. 56 c.p.
131-bis: la minima diminuzione ex art. 56 c.p. sul massimo edittale del reato di furto pluriaggravato (pari ,ad anni dieci) conduce, infatti, ad una pena massima di sei anni e otto mesi.
Art. 62 n. 4 c.p.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, di censura del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è inammissibile, avendo la Corte territoriale evidenziato come il danno cagionato non possa dirsi di minima rilevanza economica.
Art. 131-bis c.p.
Al riguardo, correttamente la Corte di Appello (al di là della valutazione successiva, in termini, comunque, di non meritevolezza del riconoscimento del beneficio) ha rilevato che il furto pluriaggravato tentato si pone al di fuori dei limiti edittali previsti dall'art. 131-bis: la minima diminuzione ex art.
art. 707 c.p
12425/2022 Rilevato che Condorelli Andrea e Giuffrida Agatino ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania, ritenuto il reato ex art. 707 c.p.
art. 56 c.p
131-bis: la minima diminuzione ex art. 56 c.p.
art. 62 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, di censura del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 9931 del 09/09/1985
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CONDORELLI ANDREA nato a CATANIA il 06/09/1979 GIUFFRIDA AGATINO nato il 07/03/1978 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 12425/2022 Rilevato che Condorelli Andrea e Giuffrida Agatino ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania, ritenuto il reato ex art. 707 c.p. assorbito nella imputazione di cui al capo a), esclusa per Giuffrida la recidiva contestata, ha rideterminato la pena inflitta a Condorelli in anni uno di reclusione ed C 100 di multa, e, a Giuffrida, in mesi dieci di reclusione ed C 80 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Considerato che il motivo di ricorso di Condorelli, di censura del vizio di motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile, siccome generico e reiterativo, avendo la Corte territoriale evidenziato l'assenza di dati di segno positivo che possano essere posti a fondamento della concessione del beneficio, considerando irrilevante l'ammissione degli addebiti, a fronte della piena flagranza, e decisivi, invece, ai fini del diniego, le modalità e circostanze del fatto, e la personalità negativa dell'imputato, gravato da plurimi pregiudizi.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Considerato che il primo motivo del ricorso del Giuffrida, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, siccome Manifestamente infondato. Al riguardo, correttamente la Corte di Appello (al di là della valutazione successiva, in termini, comunque, di non meritevolezza del riconoscimento del beneficio) ha rilevato che il furto pluriaggravato tentato si pone al di fuori dei limiti edittali previsti dall'art. 131-bis: la minima diminuzione ex art. 56 c.p. sul massimo edittale del reato di furto pluriaggravato (pari ,ad anni dieci) conduce, infatti, ad una pena massima di sei anni e otto mesi.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, di censura del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è inammissibile, avendo la Corte territoriale evidenziato come il danno cagionato non possa dirsi di minima rilevanza economica. Al riguardo è stato affermato che, per la sussistenza dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen., la legge richiede che il danno sia specialmente tenue e, cioè, non solo lieve, ma di minima rilevanza economica per cui un danno non grave o di esigua rilevanza, mentre può costituire utile elemento di valutazione ai fini della quantificazione della pena o anche della concessione delle attenuanti generiche, non può rivestire quel carattere di speciale tenuità che è elemento della specifica attenuante in esame (Sez. 4, Sentenza n. 9931 del 09/09/1985 Rv. 170867) Considerato che il terzo motivo di ricorso, di censura della mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile, per le medesime ragioni espresse in relazione al coimputato ricorrente, alla luce delle considerazioni svolte, nella sentenza impugnata, dalla Corte di appello anche con riguardo al tale posizione.

Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 se