Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40527/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to address implicit reasoning on omitted forensic evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40527/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Alfredo Pappalardo's appeal inadmissible regarding the omission of forensic handwriting analysis. The appellant argued that the lower court failed to order a new expert opinion under specific procedural rules, claiming the first instance relied solely on the expert's report. The court rejected this, noting the lower court explicitly cited additional investigative sources and that the expert already possessed necessary comparison documents, rendering the requested evidence superfluous.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 co. 1 lett. d) cod. proc. pen; The appeal is inadmissible when the defendant fails to address the implicit reasoning in the judgment regarding the rejection of a request for renewed investigation, particularly where the court has already indicated sufficient evidence sources available to the expert.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal omitted forensic evidence handwriting analysis procedural defect implicit reasoning investigative sources Cassazione ordinanza finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 co. 1 lett. d) cod. proc. pen.
Considerato che il motivo di ricorso proposto, di censura della mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606 co.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO ALFREDO nato a SALERNO il 27/09/1977 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 12411/2022 Rilevato che Pappalardo Alfredo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'11.01.2022, di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli, che lo ha condannato alla pena di sette mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di falso materiale in atto pubblico ed esercizio abusivo della professione. Considerato che il motivo di ricorso proposto, di censura della mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606 co. 1 lett.

d) cod. proc. pen, lamentando la parte l'omesso espletamento di perizia grafologica, è inammissibile, giacchè il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha implicitamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, sul rilievo che l'affermazione di responsabilità da parte del primo giudice si era fondata non solo sulle risultanze peritali del perito grafologo, ma in virtù degli esiti di una "ben più ampia attività istruttoria". Ed ha ritenuto superflua la invocata acquisizione di un saggio grafologico, dal momento che il perito aveva avuto a disposizione "le necessarie scritture di comparazione".

La motivazione offerta dalla Corte di appello, in quanto logicamente supportata, resiste al vaglio di legittimità, risultando, peraltro, la doglianza difensiva manifestamente infondata, laddove denuncia l'indebito utilizzo processuale, da parte del Giudice, di proprie competenze tecniche, senza avvalersi dell'ausilio del perito, circostanza che non trova riscontro nella sentenza impugnata nella quale la Corte di appello ha puntualmente enucleato le ulteriori fonti di prova poste a fondamento della decisione, e indicato i saggi grafici a disposizione del perito.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 IIl co