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Ordinanza — n. 40526/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40526/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40526/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPPA SALVATORE nato a NAPOLI il 23/02/1981 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI/----a-ato avviso alle parti; '\3 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; • RG 12387/2022 Rilevato che Rippa Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599 bis relativamente al delitto di cui gli artt.81 cpv., 624 e 625 n.2 cod. pen., previa riduzione della pena su accordo delle parti; Considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale è denunciato il vizio della motivazione in ordine alla dosimetria della pena, è inammissibile, non essendo consentito il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40526/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis relativamente al delitto di cui gli artt.81 cpv., 624 e 625 n.2 cod. pen., previa riduzione della pena su accordo delle parti; Considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale è denunciato il vizio della motivazione in ordine alla dosimetria della pena, è inammissibile, non essendo consentito il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504).

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale procedura accelerata condono delle spese procedurali anticipo delle spese difetto formale di procedura ritardo ingiustificato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPPA SALVATORE nato a NAPOLI il 23/02/1981 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI/----a-ato avviso alle parti; '\3 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; • RG 12387/2022 Rilevato che Rippa Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599 bis relativamente al delitto di cui gli artt.81 cpv., 624 e 625 n.2 cod. pen., previa riduzione della pena su accordo delle parti; Considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale è denunciato il vizio della motivazione in ordine alla dosimetria della pena, è inammissibile, non essendo consentito il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere