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Ordinanza — n. 40525/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and infounded defense regarding minimum statutory sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40525/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Anna Rita Ottonello inadmissible and ordered her to pay procedural costs and fines. The appellant challenged the sentencing motivation, arguing the penalty differed from statutory minimums, while the defense contended the sentence was exactly at the minimum. The court rejected the appeal because the complaint lacked specific grounds and the lower court's sentence was legally correct.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the requisite specificity of the complaint or if the defensive assumption is manifestly unfounded.

Parole chiave

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lack of specificity manifestly unfounded minimum statutory penalty inadmissible appeal procedural costs indigenza processuale non provata vizi procedurali procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTONELLO ANNA RITA nato a MILANO il 25/08/1979 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 12376/2022 Rilevato che Ottonello Annarita ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, di conferma della sentenza del Tribunale di Genova che l'ha condannata alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 104 di multa per il reato di furto. Considerato che l'unico motivo di ricorso Proposto, di censura della motivazione in punto pena, è inammissibile, in quanto privo del requisito di specificità, limitandosi la parte ricorrente a contestare l'applicazione della pena in misura difforme dai minimi edittali; d'altra parte, l'assunto difensivo è manifestamente infondato, avendo i giudici del merito irrogato la pena esattamente nei termini del minimo edittale (mesi sei di reclusione, ridotti per la scelta del rito contratto).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consigliere