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Ordinanza — n. 40524/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of grounds via plea bargaining at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40524/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground was a generic complaint about the lack of reasoning regarding sentence length. The court ruled that the plea bargaining procedure at the appellate level constituted a waiver of all prior grounds for appeal, creating preclusive effects that barred further litigation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The plea bargaining procedure at the appellate level constitutes a waiver by the accused of the grounds for appeal presented, which produces preclusive effects on the entire procedural development, including the legitimacy trial.

Parole chiave

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plea bargaining appellate waiver preclusive effect inadmissible appeal procedural preclusion allegazioni di persecuzione contraddittorie concorso materiale di reati pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
27319401) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOBBE VINCENZO nato a SALEMI il 08/12/1991 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 12372/2022 Rilevato che Giobbe Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599 bis relativamente ai delitti di cui gli artt.495 c.p. e 76 co. 3 D.Ivo 6/9/2011 n 159; Considerato che l'unico, generico, motivo del ricorso con il quale ci si duole della omessa motivazione in ordine all'entità della pena, è inammissibile, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere es