Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cavazza Ingli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a defect in reasoning regarding the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that a judge's refusal is valid if they reference relevant factors like the gravity of facts and the defendant's negative personality, which the lower court did. Consequently, the appeal failed because the lower court provided sufficient reasoning on the decisive elements of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The refusal of a requested mitigating circumstance is admissible if the judgment of merit provides a congruent reference to the decisive elements considered, such as the gravity of the facts or the defendant's negative personality, without requiring an exhaustive analysis of every argument.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA INGLI nato a PRATO il 15/03/1983 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 12246/2022 Rilevato che Cavazza Ingli ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze del 12.07.2021, che confermava quella del Tribunale di Prato, di condanna ad anni uno e giorni quindici di reclusione ed euro 240 di multa, per i reati di cui agli artt. 110 e 624, 625 n.4 cod. pen., e 337, 61 n.
2) in relazione all'ad 576 co. 1 n.
1) cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole di vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, in cui la Corte di appello„ oltre ad avere dato atto della mancata allegazione di elementi positivamente valutabili, ha considerato la gravità dei fatti e la reiterazione delle condotte delittuose, nonché la negativa personalità dell'imputato, già gravato da plurime condanne per fatti specifici (pag. 7 della sentenza).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consigliere