Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to waived grounds and lack of common intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were previously waived under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appeal should extend to a co-defendant acquitted for lack of intent, but the court rejected this as the co-defendant's acquittal was personal. Consequently, the court ruled the appeal must be dismissed de plano and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p. - An appeal is inadmissible if the grounds are waived under Article 599-bis, and the principle of common intent does not extend the appeal to a co-defendant acquitted for personal reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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guente ORDINANZA bit atk- sul ricorso proposto da: FUSI RICCARDO nato a PRATO il 05/01/1959 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEclate-twvi~}}e—p-rdr, udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Riccardo Fusi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Fi- renze, che in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha ap- plicato all'imputato la pena di otto mesi di reclusione (in aumento sulla pena di anni cinque e mesi dieci irrogata in separato procedimento) per il reato di banca- rotta fraudolenta, revocando la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con riduzione ad un anno della durata delle sanzioni accessorie eix art. 216 u.c. I. fall.; - che il motivo di ricorso proposto, che denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla natura distrattiva delle condotte contestate, è inammissibile, in quanto proposto a fronte di motivi rinunciati ex art. 599 bis c.p.p.; né può condividersi l'assunto del ricorrente in ordine all'effetto estensivo dell'impugnazione del coimputato Bartolomei, assolto per ragioni esclusivamente personali, relative all'assenza di dolo quale extraneus del reato proprio dell'im- prenditore; - che il ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condanna- to al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2