Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific statutory grounds for rejection of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for perjury, arguing that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances. The court ruled that the first-instance judgment sufficiently referenced the decisive elements for denying the benefit, rendering the complaint unfounded and the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the first-instance judgment provides a congruent reference to the decisive elements for the denial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP PAPE nato il 10/03/1998 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Pape Diop ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art 495 c.p.; - che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del- la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamen- te infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel mo- tivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avve- nuto nella specie (pag. 1 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ri- corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il ai nsigliere estensore Il Presidente