Italian Supreme Court dismisses appeal against burglary conviction for generic and inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Agostino Natale inadmissible regarding his conviction for aggravated burglary. The first ground was rejected as repetitive of previously analyzed arguments, while the second was deemed generic and failed to challenge the court's discretionary balance between mitigating and aggravating circumstances. The court upheld the lower court's decision, emphasizing that such evaluations fall within the discretion of the trial judge unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 comma 1 n. 5 c.p.; Art. 360 c.p.: An appeal is inadmissible if a ground is generic or if the challenge to the balancing of mitigating and aggravating circumstances lacks specific factual or legal reasoning, as such evaluations are within the discretionary power of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO NATALE nato a CATANIA il 30/10/1994 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Agostino Natale ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di furto in abitazione pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il ricono- scimento della circostanza aggravante della minorata difesa ex art 61 comma 1 n 5 c.p., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici logici (pag. 4 della sentenza); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il tratta- mento sanzionatorio e lamenta la mancata concessione delle circostanze atte- nuanti in misura prevalente rispetto alle aggravanti, è inammissibile, in quanto genericamente formulato.
D'altronde, le statuizioni relative al giudizio di compa- razione tra opposte circostanze implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazio- ne, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irro- gata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il nsiglier estensore Il Pre