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Ordinanza — n. 40518/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40518/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40518/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPI ELEONORA nato a BROLO il 28/08/1967 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Tripi Eleonora ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che il primo ed unico motivo di ricorso proposto (ribadito con memoria depositata il 9 settembre 2022), con il quale la ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in bancarotta preferenziale, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, con particolare riferimento alla natura distrattiva delle operazioni contestate (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40518/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa appropriazione indebita di fondi irregolarità finanziarie restituzione dei sussidi statali riciclaggio di denaro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPI ELEONORA nato a BROLO il 28/08/1967 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Tripi Eleonora ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che il primo ed unico motivo di ricorso proposto (ribadito con memoria depositata il 9 settembre 2022), con il quale la ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in bancarotta preferenziale, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, con particolare riferimento alla natura distrattiva delle operazioni contestate (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente