Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40516/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive and unfounded criticism of lower court's factual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40516/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was repetitive and lacked factual basis. The appellant criticized the lower court's assessment of the credibility of offended parties, but the court found no contradictions in the linear and logical reasoning of the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 612 bis cod. pen.; Art. 635 cod. pen.; Art. 625 cod. pen.; Art. 582 cod. pen.; Art. 61 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the complaint merely reiterates arguments already adequately examined and dismissed by the lower court, particularly when the criticism of factual reasoning lacks factual support and the original decision remains within the bounds of plausible opinion.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive complaint factual reasoning credibility assessment plausible opinion inadempimento reiterato recidiva nell'infrazione reati contro l'integrità sessuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 612 bis cod. pen.
Art. 635 comma 2 n. 1 ultima parte in relazione all'art 625 n 7 e 61 cod. pen.
Art. 582 e 61 n 2 cod. pen.
artt. 612 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella
per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia
105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMANTE PAOLO nato a MESSINA il 28/01/1945 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 12128/2022 Rilevato che "ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 16.02.2022, che confermava la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 612 bis cod. pen., 635 comma 2 n. 1 ultima parte in relazione all'art 625 n 7 e 61 cod. pen., 582 e 61 n 2 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, è inammissibile, in quanto, non solo risulta reiterativo, essendo meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, ma anche perché la censura denunzia asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione, che non trovano riscontro nella lettura del provvedimento impugnato, che, invece, è connotato da una motivazione lineare, logicamente coerente con l'esauriente disamina dei dati probatori, avendo, peraltro, specificamente scrutinato il profilo, denunciato, della attendibilità delle persone offese.

Cosicché, il ricorso si risolve nella censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ersamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende:1in caso cl diffusione del prepEprovvedimento, om . re le gene e gli altri da ientificativi, a nor del D. Lgs. N. 196 003 , art. 52 in quanto impos • dalla legge.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il