Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40513/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, citing lack of new grounds and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40513/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mirco Piampiano inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his conviction for theft. The appellant argued for a different sentencing application, but the court found this argument repetitive of issues already properly addressed by the trial judge. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 365 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Supreme Court dismisses an appeal when the grounds are merely repetitive of issues already decided by the lower court or lack the requisite novelty for admissibility in the stage of legal review.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetitive grounds dismissal theft conviction confirmation sentencing review limits procedural costs award inquadramento del credito sanzioni pecuniarie revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 365 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 493 ter cod. pen.
- che Mirco Piampiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna del ricorrente pronunciata in primo gra- do per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen.; che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione del- l'art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione del- l'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag.
art. 493 ter cod. pen
- che Mirco Piampiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna del ricorrente pronunciata in primo gra- do per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen.; che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione del- l'art.
art. 131-bis cod. pen
pen.; che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione del- l'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402
pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come è avvenuto nel caso concreto (cfr.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAMPIANO MIRCO nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Mirco Piampiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna del ricorrente pronunciata in primo gra- do per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen.; che il motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione del- l'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3 della sentenza); - che la doglianza afferente alla determinazione del trattamento sanzionato- rio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto nell'ipotesi in cui la deter- minazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali (ed in concreto è stato irrogato il minimo edittale), il giudice ottempera all'obbligo mo- tivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come è avvenuto nel caso concreto (cfr. 3 della sen- tenza di primo grado); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre