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Ordinanza — n. 40507/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to fact-based complaints and lack of special mitigation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40507/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cristian Fattizzo inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged the lower court's confirmation of aggravated theft of electricity, citing violations of law regarding factual responsibility and subjective elements. The court rejected these arguments as they constituted fact-based complaints rather than legal errors and failed to meet established criteria for special mitigation in domestic energy theft cases.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on factual disputes or requests for leniency contrary to settled jurisprudence are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal fact-based complaints theft of electricity special mitigation domestic energy theft danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, Sentenza n. 18485 del 23/01/2009
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATTIZZO CRISTIAN nato a MESSINA il 25/10/1981 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Cristian Fattizzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato di energia elettrica; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze arti - colate in fatto che tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura vizi moti- vazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la con- solidata giurisprudenza di legittimità la quale afferma che in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata (Sez. 4, Sen - tenza n. 18485 del 23/01/2009, Rv. 243977); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2