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Ordinanza — n. 40503/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40503/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40503/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDDE CRISTIAN nato a SASSARI il 25/12/1983 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Cristian Tedde ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la condanna del ricorrente, pronunciata in primo grado, per i reati previsti dagli artt. 495 cod. pen. e 75 comma 2 d.lgs. 159/2011; - che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in par- ticolare, pag. 4); - che la doglianza afferente al riconoscimento della recidiva, formulata con il secondo motivo si ricorso, è manifestamente infondata poiché la motivazione sulla ritenuta sussistenza della stessa evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco tempora- le in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto (cfr. pag. 4 della sentenza), in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esisten- te tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdu- rante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 495 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 40503/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. e 75 comma 2 d.lgs. 159/2011; - che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in par- ticolare, pag. 4); - che la doglianza afferente al riconoscimento della recidiva, formulata con il secondo motivo si ricorso, è manifestamente infondata poiché la motivazione sulla ritenuta sussistenza della stessa evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco tempora- le in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto (cfr. pag. 4 della sentenza), in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esisten- te tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdu- rante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riabilitazione revisione della sentenza penale estratto del casellario giudiziale criminalità persistente precedenti penali gravi

Disposizioni normative citate

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artt. 495 cod. pen
- che Cristian Tedde ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la condanna del ricorrente, pronunciata in primo grado, per i reati previsti dagli artt. 495 cod. pen.
art. 133 cod. pen
4 della sentenza), in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDDE CRISTIAN nato a SASSARI il 25/12/1983 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Cristian Tedde ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la condanna del ricorrente, pronunciata in primo grado, per i reati previsti dagli artt. 495 cod. pen. e 75 comma 2 d.lgs. 159/2011; - che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in par- ticolare, pag. 4); - che la doglianza afferente al riconoscimento della recidiva, formulata con il secondo motivo si ricorso, è manifestamente infondata poiché la motivazione sulla ritenuta sussistenza della stessa evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco tempora- le in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto (cfr. pag. 4 della sentenza), in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esisten- te tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdu- rante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Ci siglier stensore Il