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Ordinanza — n. 40499/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40499/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40499/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIMONE FRANCESCO nato a MESSINA il 25/09/1973 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Francesco Scimone ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato, pronunciata in primo grado, per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; - che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il dinie- go del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giu- dice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 40499/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.; - che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il dinie- go del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giu- dice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate verosimiglianza dei motivi d'asilo motivazione inadeguata delle censure costituzionali causa legittima motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
- che Francesco Scimone ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato, pronunciata in primo grado, per il reato previsto dall'art. 495 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIMONE FRANCESCO nato a MESSINA il 25/09/1973 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Francesco Scimone ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato, pronunciata in primo grado, per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen.; - che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il dinie- go del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giu- dice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 onsigliere estensore Il President