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Ordinanza — n. 40497/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints lacking specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40497/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Ferlisi inadmissible and ordered him to pay court costs. Ferlisi argued that the Court of Appeal's decision to hold the defendant civilly liable for aggravated injuries was motivated by mere factual grievances rather than specific procedural violations. The court rejected this claim, ruling that such complaints do not constitute valid grounds for review under the law.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with factual findings or the weight of evidence, without identifying specific procedural errors or misinterpretations of law, are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual grievances civil liability aggravated injuries procedural errors risarcimento per errore giudiziario lesione al piede risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERLISI GIUSEPPE nato a SAN CATALDO il 24/07/1987 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Giuseppe Ferlisi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che -in parziale riforma della sentenza di primo grado- ha ritenuto responsabile, ai soli fini civili, l'imputato del reato di lesioni aggravate, insistendo per l'accoglimento del ricorso con memoria depositata il 18 luglio 2022; - che primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente