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Ordinanza — n. 40493/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and improper re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40493/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Concetta Lo Iacono inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant argued for a different legal application regarding her conviction for threats, but the court found her arguments constituted mere complaints. The decision rested on the fact that the lower court's detailed reasoning precluded any re-evaluation of the collected evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints regarding facts or requests an impermissible re-evaluation of evidence in the face of a fully reasoned judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere complaints in appeal re-evaluation of evidence detailed judicial reasoning procedural costs award motivi di cassazione minaccia nel diritto penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO CONCETTA nato a PALERMO il 05/03/1970 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Concetta Lo Iacono ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di minaccia; - che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in riferimento all'affermazione di respon- sabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e postula un'inammissibile rivalutazione delle prove raccolte, a fronte della com- piuta e dettagliata motivazione offerta nella sentenza impugnata (pag. 2 della sentenza); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il C nsigliere estensore Il Presidente