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Ordinanza — n. 40491/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40491/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40491/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA PAOLO nato a PALERMO il 14/02/1971 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Paolo Di Maria ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Ap- pello di Palermo il 16.03.2021, che ha confermato la condanna dell'imputato del Tribunale di Palermo, indicata in epigrafe, per i reati ex art 8, comma 2, 624 e 625 n. 7 cod. pen., 75 D.Lgs. 159/2011; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole di vizio di omessa motivazione in relazione ad una serie di censure mosse con l'atto di ap- pello, è manifestamente infondato, non solo perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ma anche perché rifiuta di confrontarsi con l'interpretazio- ne costante offerto dalla giurisprudenza di questa Corte, sia con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, che con rife- rimento all'esclusione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, atteso che: - "L'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso com- portamenti non criminalmente rilevanti." (Tra gli altri n. 3967 del 2016 Rv. 265888, N. 26143 del 2006 Rv. 234529 - 01, N. 27409 del 2008 Rv. 241014 - 01, N. 3967 del 2016 Rv. 265888 - 01, n. 3967 del 2015 Ud.Rv. 265888 - 01); - "In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, di un sistema di videosorveglian- za" ( tra gli altri Cass. n. 1509 del 2021 Rv. 280157); - che il motivo con il quale il ricorrente si duole del bilanciamento delle cir- costanze effettuato dai giudici del merito, ritenute equivalenti rispetto alle ag- gravanti, è inammissibile in quanto le statuizioni relative al giudizio di compara- zione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazio- ne (pag. 4 della sentenza impugnata), tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più ido- nea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40491/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 7 cod. pen., 75 D.Lgs. 159/2011; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole di vizio di omessa motivazione in relazione ad una serie di censure mosse con l'atto di ap- pello, è manifestamente infondato, non solo perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ma anche perché rifiuta di confrontarsi con l'interpretazio- ne costante offerto dalla giurisprudenza di questa Corte, sia con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, che con rife- rimento all'esclusione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, atteso che: - "L'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso com- portamenti non criminalmente rilevanti." (Tra gli altri n. 3967 del 2016 Rv. 265888, N. 26143 del 2006 Rv. 234529 - 01, N. 27409 del 2008 Rv. 241014 - 01, N. 3967 del 2016 Rv. 265888 - 01, n. 3967 del 2015 Ud.Rv. 265888 - 01); - "In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, di un sistema di videosorveglian- za" ( tra gli altri Cass. n. 1509 del 2021 Rv. 280157); - che il motivo con il quale il ricorrente si duole del bilanciamento delle cir- costanze effettuato dai giudici del merito, ritenute equivalenti rispetto alle ag- gravanti, è inammissibile in quanto le statuizioni relative al giudizio di compara- zione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazio- ne (pag. 4 della sentenza impugnata), tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più ido- nea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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aggravamento della pena furto aggravato furto di lieve entità altri reati gravi addebiti penali altri capi d'accusa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA PAOLO nato a PALERMO il 14/02/1971 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Paolo Di Maria ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Ap- pello di Palermo il 16.03.2021, che ha confermato la condanna dell'imputato del Tribunale di Palermo, indicata in epigrafe, per i reati ex art 8, comma 2, 624 e 625 n. 7 cod. pen., 75 D.Lgs. 159/2011; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole di vizio di omessa motivazione in relazione ad una serie di censure mosse con l'atto di ap- pello, è manifestamente infondato, non solo perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, ma anche perché rifiuta di confrontarsi con l'interpretazio- ne costante offerto dalla giurisprudenza di questa Corte, sia con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, che con rife- rimento all'esclusione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, atteso che: - "L'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso com- portamenti non criminalmente rilevanti." (Tra gli altri n. 3967 del 2016 Rv. 265888, N. 26143 del 2006 Rv. 234529 - 01, N. 27409 del 2008 Rv. 241014 - 01, N. 3967 del 2016 Rv. 265888 - 01, n. 3967 del 2015 Ud.Rv. 265888 - 01); - "In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, di un sistema di videosorveglian- za" ( tra gli altri Cass. n. 1509 del 2021 Rv. 280157); - che il motivo con il quale il ricorrente si duole del bilanciamento delle cir- costanze effettuato dai giudici del merito, ritenute equivalenti rispetto alle ag- gravanti, è inammissibile in quanto le statuizioni relative al giudizio di compara- zione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazio- ne (pag. 4 della sentenza impugnata), tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più ido- nea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .......,

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il sen.igli re esten