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Ordinanza — n. 40490/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40490/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40490/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERA NICOLO nato a MAZARA DEL VALLO il 14/10/1952 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Nicolò Barbera ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Pa- lermo, con la quale è stata confermata la pronuncia del giudice di primo grado che ha condannato l'imputato per il reato di furto pluriaggravato; - che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di cor- relazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che compor- ta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40490/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pluralità di motivazioni motivi di cassazione allegazione motivata ricorso per cassazione nuove allegazioni di diritto sostituzione dei motivi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERA NICOLO nato a MAZARA DEL VALLO il 14/10/1952 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Nicolò Barbera ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Pa- lermo, con la quale è stata confermata la pronuncia del giudice di primo grado che ha condannato l'imputato per il reato di furto pluriaggravato; - che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di cor- relazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che compor- ta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022