Ordinanza — n. 40486/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE DOMENICO nato il 10/11/1980 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Domenico Calabrese ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate; - che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'art 131-bis c.p., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudi- ce di merito (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 131-bis c.p; Ordinanza — n. 40486/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE DOMENICO nato il 10/11/1980 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Domenico Calabrese ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate; - che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'art 131-bis c.p., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudi- ce di merito (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Con ler estensore Il Presidente