Ordinanza — n. 40482/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA tb., sui ricorsi proposti da: KHOKERASHVILI SANDRO nato il 11/12/1989 TATUASHVILI NIKA nato il 08/01/1997 avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TRENT° clate—~iee—a-Re—p-a-r-t-+; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Sandro Khokerashvili e Nika Tatuashvili ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il giudice per l'udienza prelimi- nare del Tribunale di Trento, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sen- tenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di furto pluriaggravato; - che la doglianza con la quale i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, é proposta al di fuori dei casi previsti dal- l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - la doglianza con la quale i ricorrenti contestano, apparentemente, la quali- ficazione giuridica del fatto, in realtà deduce la sussistenza dell'aggravante ed è, quindi, preclusa in quanto proposta anch'essa al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in fa- vore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40482/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di furto pluriaggravato; - che la doglianza con la quale i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, é proposta al di fuori dei casi previsti dal- l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - la doglianza con la quale i ricorrenti contestano, apparentemente, la quali- ficazione giuridica del fatto, in realtà deduce la sussistenza dell'aggravante ed è, quindi, preclusa in quanto proposta anch'essa al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in fa- vore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA tb., sui ricorsi proposti da: KHOKERASHVILI SANDRO nato il 11/12/1989 TATUASHVILI NIKA nato il 08/01/1997 avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TRENT° clate—~iee—a-Re—p-a-r-t-+; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Sandro Khokerashvili e Nika Tatuashvili ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il giudice per l'udienza prelimi- nare del Tribunale di Trento, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sen- tenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di furto pluriaggravato; - che la doglianza con la quale i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, é proposta al di fuori dei casi previsti dal- l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - la doglianza con la quale i ricorrenti contestano, apparentemente, la quali- ficazione giuridica del fatto, in realtà deduce la sussistenza dell'aggravante ed è, quindi, preclusa in quanto proposta anch'essa al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in fa- vore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre