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Ordinanza — n. 40479/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals on false currency charges, ruling grossness must be obvious to common discernment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40479/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Luana Vallone and Federica Ligrone inadmissible regarding charges of counterfeiting currency. The appellants argued that the grossness of the forgery was insufficient or that the lower court erred in fact-finding, but the court found their arguments legally unfounded. The decision established that grossness in counterfeiting must be recognizable by any person of common discernment, not requiring specialized knowledge, and rejected attempts to reconstruct facts using different evaluation criteria.

Regesto Legislator

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Art. 455 cod. pen.; In cases of counterfeiting, the grossness of the forgery giving rise to the impossible crime is assessed only when the falsity is recognizable by any person of common discernment and prudence, without reference to particular knowledge, specific expertise, or the extraordinary diligence of certain individuals.

Parole chiave

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counterfeiting currency grossness of forgery common discernment standard impossible crime inadmissible appeal factual reconstruction legal reasoning falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 455 cod. pen.
Art. 457 cod. pen.
2 della sen- tenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la man- cata riqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dall'art. 457 cod.
art 455 cod. pen
art. 457 cod. pen
2 della sen- tenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la man- cata riqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dall'art. 457 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 6873 del 06/10/2015
n. 4254 del 1999
266417; precedenti conformi: n. 4254 del 1999 rv.
n. 37019 del 2010
213094 - 01, n. 37019 del 2010 rv.
n. 41108 del 2011
248590 - 01, n. 41108 del 2011 rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LIGRONE FEDERICA nato a ROMA il 19/09/1978 VALLONE LUANA nato a ROMA il 31/03/1972 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Luana Vallone e Federica Ligrone ricorrono, con atti distinti, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale le imputate erano state condannate per il reato previsto dall'art 455 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso della Vallone, con il quale si lamenta l'affermazione di responsabilità stante la grossolanità del falso, è manifestamen- te infondato, giacché, in tema di falso numnriario, la grossolanità della contraffa- zione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu ()culi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune perso- ne possono esser dotate (Sez. 5, Sentenza n. 6873 del 06/10/2015, Rv. 266417; precedenti conformi: n. 4254 del 1999 rv. 213094 - 01, n. 37019 del 2010 rv. 248590 - 01, n. 41108 del 2011 rv. 251173 - 01).

Ed in concreto, la corte terri- toriale dà atto che il commesso del negozio ha ricevuto le banconote senza ac- corgersi della loro falsità (pag. 2 della sentenza impugnata); - che il primo motivo di ricorso della Ligrone, con il quale si lamentano vizi motivazionali in ordine all'affermazione della responsabilità, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 2 della sen- tenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la man- cata riqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dall'art. 457 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere do- glianze in punto di fatto; - che i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con la con- danna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in l'avore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Co igli est