Ordinanza — n. 40477/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIA NICODEMO nato a SALERNO il 24/05/1954 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; e CONSIDERATO IN DIIRITTO - che Nicodemo Boccia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che confermava la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; - che viene articolato un unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, non avendo la corte considerato che il Boccia sarebbe stato un mero prestanome; - che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto non risulta scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (che ha specificamente motivato in ordine al profilo sollevato dal ricorrente: pag. 3 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40477/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIA NICODEMO nato a SALERNO il 24/05/1954 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e CONSIDERATO IN DIIRITTO - che Nicodemo Boccia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che confermava la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; - che viene articolato un unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, non avendo la corte considerato che il Boccia sarebbe stato un mero prestanome; - che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto non risulta scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (che ha specificamente motivato in ordine al profilo sollevato dal ricorrente: pag. 3 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il C i re estensore LhPresid