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Ordinanza — n. 40476/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40476/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40476/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLAE IONEL nato il 04/02/1984 MANEA FLORIN ADRIAN nato il 06/11/1998 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Nicolae Ionel e Florin Adrian Manca ricorrono, cori un unico atto, av- verso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la loro con- danna pronunciata in primo grado, per il reato di furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la determi- nazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto la censura è genericamente formulata (atteso che non è scandita dalla necessaria critica ana- lisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata) e, parallela- mente, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (pag. 2 della sentenza), ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisio- ne sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del codice penale; - che i ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti de- vono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40476/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della sentenza), ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisio- ne sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del codice penale; - che i ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti de- vono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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spese per le indagini controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale modalità di calcolo dell'ammenda cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLAE IONEL nato il 04/02/1984 MANEA FLORIN ADRIAN nato il 06/11/1998 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Nicolae Ionel e Florin Adrian Manca ricorrono, cori un unico atto, av- verso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la loro con- danna pronunciata in primo grado, per il reato di furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la determi- nazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto la censura è genericamente formulata (atteso che non è scandita dalla necessaria critica ana- lisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata) e, parallela- mente, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (pag. 2 della sentenza), ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisio- ne sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del codice penale; - che i ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti de- vono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen- de. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Co estensore Il