Italian Court dismisses appeal on fraud bankruptcy charges due to inadmissible procedural grounds and insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Gilberto Di Loreto inadmissible, confirming his conviction for fraudulent and documentary bankruptcy. The appellant argued against the attribution of the distracting bankruptcy charge and the sentencing, but the court rejected these claims as procedurally flawed or insufficiently motivated. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: An appeal based on eccentricity regarding the court's motivation or lacking sufficient reasoning is inadmissible, requiring the judge to explicitly justify the sentence even when it aligns with statutory minimums.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORETO GILBERTO nato il 15/02/1956 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Gilberto Di Loreto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patri- moniale e documentale; - che primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi motiva- zionali in riferimento all'affermazione di responsabilità del reato di bancarotta distrattiva, è inammissibile perché articolato in fatto e comunque eccentrico ri- spetto alla motivazione offerta dalla corte territoriale (che fa riferimento non solo alla convenienza della cessione del contratto di leasing, ma anche alla omessa indicazione della destinazione del corrispettivo); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la de- terminazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto, nell'ipo- tesi in cui la determinazione della pena non sii discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "perla congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla perso- nalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Cor .iglk e estensore Il Pres