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Ordinanza — n. 40472/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40472/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40472/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONUZI ERALD nato il 25/05/1994 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Erald Onuzi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 497-bis e 495 c.p. - che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto non indica chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce, né risulta scandito dal- la necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, né, in ultimo, risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilie- vi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisio- ne impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40472/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis e 495 c.p. - che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto non indica chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce, né risulta scandito dal- la necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, né, in ultimo, risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilie- vi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisio- ne impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti documenti d'identità false dichiarazioni senza giuramento uso di false generalità contraffazione di merci rappresentanza senza poteri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONUZI ERALD nato il 25/05/1994 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Erald Onuzi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 497-bis e 495 c.p. - che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto non indica chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce, né risulta scandito dal- la necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, né, in ultimo, risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilie- vi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisio- ne impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Con glier1 e: ensore residen